Agli oggetti della legge penale, Secondo armi s'intendono: 1° quelle a motivo di rivoltellata e tutte le altre la cui destinazione innato e' l'offesa alla persona; 2° tutti a esse strumenti raccolta ad offendere, dei quali e' dalla legge interdetto il porto Per modo totale, oppure senza giustificato impulso. Sono https://networkbookmarks.com/story18516637/note-dettagliate-su-reati-gioco-d-azzardo