La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e https://www.avvocatourgente.com/diritto-penale-le-mans-studio-legale-italiano