Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e terzo della citata disposizione, la punibilità del «cliente» per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di https://reatodisfruttamento-avvoc49371.blogdal.com/29121629/reato-sfruttamento-della-prostituzione-an-overview